IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;
  Viste la direttiva  97/2/CE, del Consiglio, del 20  gennaio 1997, e
la  decisione 97/182/CE,  della  Commissione, del  24 febbraio  1997,
recanti modifiche  alla direttiva 91/629/CEE che  stabilisce le norme
minime per la protezione dei vitelli;
  Visto il decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n.  533, emanato in
attuazione della citata direttiva 91/629/CEE;
  Vista  la preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei  Ministri,
adottata nella riunione del 29 maggio 1998;
  Sentita la  Conferenza permanente per  i rapporti tra lo  Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Acquisiti i  pareri delle  competenti commissioni della  Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 6 agosto 1998;
  Sulla  proposta del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri e  del
Ministro  della sanita',  di  concerto con  i  Ministri degli  affari
esteri,  di grazia  e giustizia,  del  tesoro, del  bilancio e  della
programmazione economica e per le politiche agricole;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
      Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533
  1. In  attuazione della  direttiva 97/2/CE,  del Consiglio,  del 20
gennaio 1997, e della decisione  97/182/CE, della Commissione, del 24
febbraio 1997, al decreto legislativo  30 dicembre 1992, n. 533, sono
apportate le seguenti modifiche:
    a) all'articolo 3, il comma 3, e' cosi' sostituito:
  " 3.  A decorrere  dal 1  gennaio 1998, tutte  le aziende  di nuova
costruzione  o  ristrutturate  e  tutte le  aziende  che  entrano  in
funzione  per la  prima volta  dopo tale  data, devono  rispettare le
seguenti prescrizioni:
  a) nessun vitello di eta' superiore alle otto settimane deve essere
rinchiuso in  un recinto individuale,  a meno che un  veterinario non
abbia certificato che  il suo stato di salute o  il suo comportamento
esiga che sia  isolato dal gruppo al fine di  essere sottoposto ad un
trattamento  diagnostico  e  terapeutico. La  larghezza  del  recinto
individuale  deve  essere  almeno  pari all'altezza  al  garrese  del
vitello,  misurata quando  l'animale  e' in  posizione  eretta, e  la
lunghezza  deve  essere  almeno  pari  alla  lunghezza  del  vitello,
misurata   dalla  punta   del  naso   all'estremita'  caudale   della
tuberosita'  ischiatica   e  moltiplicata   per  1,1.   Ogni  recinto
individuale  per  vitelli,  salvo  quelli destinati  ad  isolare  gli
animali malati,  non deve  avere muri  compatti, ma  pareti divisorie
traforate che consentano un contatto  diretto, visivo e tattile tra i
vitelli;
  b) per i  vitelli allevati in gruppo, lo  spazio libero disponibile
per ciascun vitello deve essere pari ad almeno 1,5 metri quadrati per
ogni vitello di peso vivo inferiore  a 150 chilogrammi, ad almeno 1,7
metri  quadrati  per  ogni  vitello  di peso  vivo  superiore  a  150
chilogrammi  e inferiore  a 220  chilogrammi  e ad  almeno 1,8  metri
quadrati per ogni vitello di peso vivo superiore a 220 chilogrammi.";
  b) all'articolo 3, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
  "3-bis. Le prescrizioni di cui al comma  3, lettere a) e b), non si
applicano alle aziende con meno di sei vitelli e ai vitelli mantenuti
presso la madre ai fini dell'allattamento.
  3-ter. A decorrere dal 31 dicembre  2006, le prescrizioni di cui al
comma 3,  lettere a) e b),  si applicano a tutte  le aziende comprese
quelle di cui al comma 3-bis.";
    c) all'articolo 3, il comma 5 e' soppresso;
  d)  all'articolo 11,  dopo le  parole: "comma  1" sono  inserite le
seguenti: "e di cui all'articolo 3, comma 3,";
  e) all'allegato sono apportate le modificazioni di cui all'allegato
I.
 
          Avvertenza:
            Il   testo  delle note  qui  pubblicato  e  stato redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni       sulla   promulgazione    della    legge,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
            Per  le  direttive    CEE vengono forniti gli  estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
           Note alle premesse:
            -    L'art.  76    della  Costituzione    stabilisce  che
          l'esercizio della funzione legislativa  non    puo'  essere
          delegato  al Governo  se non con determinazione di principi
          e criteri direttivi e  soltanto per tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti.
            -   L'art.   87   della    Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al Presidente della   Repubblica il    potere  di
          promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore
          di legge ed i regolamenti.
            -   La   legge   24   aprile   1998,  n.    128,    reca:
          "Disposizioni    per l'adempimento   di obblighi  derivanti
          dalla   appartenenza dell'Italia  alle  Comunita'  europee.
          (Legge comunitaria 1995-1997)".
            -  La  direttiva 97/2/CE e'  pubblicata in G.U.C.E.  n. L
          25  del 28 gennaio 1997.
            -  La direttiva  91/629/CEE  e'  pubblicata in   G.U.C.E.
          n. L  340 dell'11 dicembre 1991.
            -    La  decisione   della Commissione   del 24  febbraio
          1997,   recante modifica  dell'allegato    della  direttiva
          91/629/CEE del  Consiglio che stabilisce  le  norme  minime
          per    la    protezione   dei   vitelli,   e' pubblicata in
          G.U.C.E. n. L 76 del 19 marzo 1997.
            -   Il D.Lgs.   30 dicembre    1992,    n.  533,    reca:
          "Attuazione    della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le
          norme minime per la protezione dei vitelli".
           Nota all'art. 1:
            -  Per  quanto concerne  il D.Lgs.  30 dicembre  1992, n.
          533, vedi nelle note alle premesse.